Sez. 5, Sentenza n. 16683 del 09/08/2016 (Rv. 640772 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - CORRISPETTIVI | Locazione d'immobile da parte dell'imprenditore edile - Atto ricompreso nell'attività d'impresa - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - CORRISPETTIVI
In tema d'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, la locazione di un fabbricato o di una sua porzione da parte dell'imprenditore che lo ha realizzato e si prefigga l'obiettivo di venderlo si deve qualificare atto compreso nell'attività d'impresa ove resti sul piano della gestione conservativa durante un periodo di stasi sul mercato in attesa del momento più proficuo per la vendita.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)