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Sez. 5, Sentenza n. 4613 del 09/03/2016 (Rv. 639038 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazioni esenti - Inclusione nel calcolo della percentuale di detraibilità - Condizioni - Riconducibilità all'oggetto sociale - Necessità - Esclusione - Riferibilità all'attività concreta della società - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639038-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema d'IVA, per verificare se una determinata operazione attiva rientri o meno nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cosiddetto "pro rata"), occorre avere riguardo non già all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa, atteso che, ai fini dell'imposta, rileva il volume d'affari del contribuente, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, e, quindi, l'attività in concreto esercitata. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo formulato, confermando la decisione di merito che ha attribuito rilevanza, nell'ambito dell'attività d'impresa, alla locazione d'immobili, sebbene non inclusa nell'oggetto sociale, in quanto perdurante nel tempo e svolta senza soluzione di continuità prima e dopo il fallimento).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)