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Sez. 1, Sentenza n. 109 del 08/01/1980 (Rv. 403485 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA DI ALLOGGIO MUNITO DI CANTINA - CANTINA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403485-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA DI ALLOGGIO MUNITO DI CANTINA - CANTINA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

La cantina di un appartamento, quale bene dotato di autonomia e propria individualita, non e qualificabile come accessorio dell'appartamento medesimo, ma ne puo costituire pertinenza, ai sensi ed agli effetti dell'art 817 cod civ, ove venga, per volonta del proprietario, stabilmente destinata al servizio del bene principale. Pertanto, in tema di assegnazione in proprieta di alloggio 'munito di cantinĂ , costruito dalla Gescal, a norma della legge 28 febbraio 1949 n 43, l'individuazione, fra piu cantine del medesimo edificio, di quella oggetto del trasferimento va effettuata alla stregua dell'atto che evidenzi detta volonta dell'ente (nella specie, provvedimento conclusivo del procedimento di assegnazione) prescindendo da altri Atti o documenti non probatori del rapporto pertinenziale (quali piante planimetriche o risultanze catastali, ovvero numerazioni progressive degli alloggi e dei vani cantinati). (V 160/72, mass n 355913).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Legge 28/02/1949 num. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)