Sez. 2, Sentenza n. 160 del 21/01/1972 (Rv. 355913 - 01)
BENI - PERTINENZE - IN GENERE - NOZIONE - COSE ACCESSORIE - ESTREMI.*
BENI - PERTINENZE - IN GENERE - NOZIONE - COSE ACCESSORIE - ESTREMI.*
Debbono intendersi cose accessorie quelle che siano congiunte con altre in ragione di un rapporto di dipendenza e siano pertanto divenute parte integrante del tutto cosi da non poterne essere separate senza alterazione dell'essenza e della funzione dell'insieme. Rientrano nel concetto di pertinenza le cose che, conservando la loro individualita ed autonomia, vengono poste in durevole rapporto di subordinazione con altre per servire al migliore uso di queste e che possono esserne separate senza alterazione dell'essenza e della funzione del tutto. (nella specie risultano essere stati qualificati accessori dell'appartamento la cucina, i gabinetti, i ripostigli e gli ambienti di disimpegno). (V 1987'69, mass n 341200; 711'68, mass n 331938).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)