Sez. 1, Sentenza n. 5797 del 26/10/1988 (Rv. 460315 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA D'OMOLOGAZIONE - IN GENERE - MANCATA OMOLOGAZIONE DEL TRIBUNALE E DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - APPELLO - NOTIFICAZIONE - AL COMMISSARIO GIUDIZIALE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA D'OMOLOGAZIONE - IN GENERE - MANCATA OMOLOGAZIONE DEL TRIBUNALE E DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - APPELLO - NOTIFICAZIONE - AL COMMISSARIO GIUDIZIALE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
La sentenza che respinge il concordato preventivo e dichiara il fallimento non è suscettibile di opposizione ex art. 18 legge fallimentare, ma unicamente dell'appello preveduto dall'art. 183 legge fallimentare, che va proposto in confronto del Commissario giudiziale e non del curatore il quale, non essendo parte necessaria del giudizio in cui potrebbe se mai spiegare intervento adesivo dipendente, non è legittimato a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza che, in accoglimento all'appello, omologa il concordato. (V 3676/87, mass n 452608; (V 1758/81, mass n 412439).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)