Sez. 1, Sentenza n. 3676 del 13/04/1987 (Rv. 452608 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA DI APPELLO CHE OMOLOGA O RESPINGE IL CONCORDATO PREVENTIVO O CHE NE DICHIARA LA NULLITÀ DELLE OPERAZIONI DI VOTO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE - AL COMMISSARIO GIUDIZIALE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA DI APPELLO CHE OMOLOGA O RESPINGE IL CONCORDATO PREVENTIVO O CHE NE DICHIARA LA NULLITÀ DELLE OPERAZIONI DI VOTO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE - AL COMMISSARIO GIUDIZIALE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello che omologa o respinge il concordato preventivo (o che ne dichiari la nullità delle operazioni di voto) deve proporsi anche nei confronti del Commissario giudiziale, nominato ai sensi dell'art. 163 della legge fall., ancorché non legittimato ad impugnare la sentenza, essendo stabilita la sua necessaria partecipazione al processo affinché sia accertata da un lato l'esistenza o meno dei presupposti per l'omologazione del concordato nei confronti del debitore, dall'altro perché siano confermati o fatti cessare i suoi poteri. (V 1379/77, mass n 385093).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)