Sez. 1, Sentenza n. 1407 del 22/02/1996 (Rv. 495978 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - POTERI ISTRUTTORI | Conciliatore - Giuramento suppletorio - Deferimento - Dopo la discussione della causa - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - POTERI ISTRUTTORI
Il giuramento suppletorio (art. 2736 n. 2 cod. civ.) può essere disposto d'ufficio in qualunque fase del giudizio dinanzi al conciliatore - e quindi anche successivamente alla discussione della causa - all'unica condizione "processuale" che sia esaurita la fase di assunzione degli altri mezzi di prova ammessi o disposti d'ufficio (artt. 311 e 240 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)