Sez. 3, Sentenza n. 6917 del 19/06/1995 (Rv. 492924 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Potere rimesso al precedente apprezzamento del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Limiti.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO
Il giuramento suppletorio è un mezzo di prova la cui disponibilità non rientra tra i poteri della parte, bensì tra quelli del giudice, al cui prudente apprezzamento è rimessa la scelta se fare o no ricorso a quei poteri, senza che il mancato o il rifiutato esercizio degli stessi possa essere sindacato in sede di legittimità per violazione di norma sul procedimento. Tuttavia, questa insindacabilità trova un limite - configurandosi, in tal caso, un vizio di violazione di norma di diritto - tutte le volte che il giudice di merito, perché ne sia stato richiesto dalla parte o perché abbia di ufficio ritenuto di porre la questione relativa alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la decida e pervenga a non deferire il giuramento, non in base all'esplicitazione di una valutazione attinente al prudente apprezzamento dell'opportunità di consentire il completamento di una prova in parte mancante, bensì in base ad una motivazione affidata a considerazioni giuridiche erronee.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)