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Sez. 1, Sentenza n. 1679 del 05/11/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100028 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ELEMENTI DISTINTIVI TRA LEGITTIMA DIFESA E PROVOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1965-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100028-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ELEMENTI DISTINTIVI TRA LEGITTIMA DIFESA E PROVOCAZIONE.*

Ai fini della attenuante della provocazione il fatto del soggetto passivo e ingiusto non solo quando e in contrasto con un precetto posto da una norma giuridica, ma anche quando e in antitesi con quanto socialmente o moralmente viene comunemente ritenuto conforme alla regola. Ai fini della circostanza discriminante della legittima difesa, invece, dato il piu grave effetto di tale istituto, la norma che la prevede contempla il diritto difeso dal soggetto attivo del reato e l'offesa ingiusta posta in essere dal soggetto passivo con significato piu rigoroso e piu ristretto. Il diritto subiettivo, la cui difesa puo costituire(in concorso con gli altri elementi previsti dall'art 52 del cod pen)causa di giustificazione, e soltanto quello posto e tutelato dall'ordinamento giuridico positivo; e l'offesa ingiusta e soltanto quella che viola una norma giuridica. E vano quindi ogni riferimento al diritto naturale, che secondo l'ordinamento degli stati moderni, compreso il nostro, non vale a porre norme giuridiche o a rendere ammissibile il rifiuto di osservare il diritto positivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)