Sez. 1, Sentenza n. 2985 del 19/12/1984 Ud. (dep. 30/03/1985) Rv. 168556 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - INGIUSTIZIA DEL FATTO - ESTREMI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - INGIUSTIZIA DEL FATTO - ESTREMI.*
Ai fini del riconoscimento della provocazione, è necessario che il fatto scatenante l'ira di chi delinque sia contrario a norma giuridica o alle regole della civile convivenza. Il fatto provocatorio deve essere pertanto privo di qualsiasi giustificazione, sia dal punto di vista del suo contenuto intrinseco, che formale od esteriore. Ne deriva che anche una pretesa giuridicamente fondata può divenire ingiusta, quando venga manifestata con modalità sconvenienti, vessatorie, crudeli od irragionevoli (V mass n 160286; (V mass n 157316; (V mass n 156454; (V mass n 100028).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)