Sez. L, Sentenza n. 10236 del 04/05/2009 (Rv. 608211 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Sospensione dal lavoro per collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria - Mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di individuazione dei lavoratori - Illegittimità - Conseguenze - Azione dei lavoratori per il ripristino del rapporto ed il pagamento della retribuzione piena - Deduzione in via incidentale dell'illegittimità della sospensione - Ammissibilità - Accordi sindacali sopravvenuti - Incidenza sul diritto dei lavoratori - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo in quanto il datore di lavoro abbia omesso di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base all'art. 1, settimo comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223), tale illegittimità può essere fatta valere direttamente dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il ripristino del rapporto ed il pagamento della retribuzione piena e non integrata, restando tale diritto insensibile alle vicende interessanti il piano delle relazioni sindacali e gli eventuali accordi intervenuti in quella sede.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)