Sez. L, Sentenza n. 15694 del 03/07/2009 (Rv. 609803 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Comunicazioni prescritte dall'art. 1, comma 7, della legge n. 233 del 1991 - Operatività - Doppio piano di tutela delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - Violazione delle regole del procedimento - Conseguenze - Illegittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, nel prevedere un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali a carico del datore di lavoro, opera sul doppio piano di tutela delle prerogative sindacali - violate da un'inesistente o inesauriente informativa in sede di apertura della procedura - , e delle garanzie individuali, violate dall'esistenza di vizi procedimentali che ridondano nella non corretta individuazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento, a prescindere dall'ottemperanza all'obbligo di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali, incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo un provvedimento di messa in c.i.g.s., accogliendo i rilievi mossi da una lavoratrice a sostegno della pretesa risarcitoria avanzata, per inidoneità dei criteri di selezione adottati - in ispecie quello connesso al rischio di obsolescenza, quand'anche l'azienda e i rappresentanti delle OO.SS. si fossero dati atto di aver assolto agli obblighi di legge in materia, con conseguente rispetto delle prerogative sindacali - ad integrare il requisito della specificità e a consentire il controllo "ex post", evidenziando l'illegittima condotta datoriale che, giustificata la mancata rotazione con la necessità di effettuare un'approfondita attività formativa, aveva avviato la lavoratrice ad un corso di formazione che non aveva affatto arricchito il suo bagaglio preesistente di esperienze professionali).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)