Sez. 5 - , Sentenza n. 27315 del 07/03/2019 Ud. (dep. 19/06/2019) Rv. 276346 - 01
ATTI PROCESSUALI - IN GENERE | Fascicolo informatizzato inserito nel sistema "TIAP" - Inosservanza delle prescrizioni dell'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. e dei protocolli d'intesa tra uffici giudiziari e organismi rappresentativi dell'avvocatura - Conseguenze - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - IN GENERE
In tema di fascicolo informatizzato inserito nel sistema "TIAP" (Trattamento informatico degli atti processuali), nel caso di insussistenza delle condizioni formali dettate dall'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. o di inosservanza delle indicazioni dei protocolli d'intesa tra gli uffici giudiziari e gli organismi rappresentativi dell'avvocatura, le parti devono fare affidamento e fondare le proprie richieste sul fascicolo processuale cartaceo e sugli atti ivi contenuti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilitĂ , nel giudizio abbreviato, di un'informativa di polizia giudiziaria trasmessa al giudice con il fascicolo cartaceo, ma non menzionata nell'indice del fascicolo "TIAP", compilato in assenza della prescritta attestazione del cancelliere di corrispondenza dei contenuti del fascicolo digitalizzato con quelli del fascicolo cartaceo).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)