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Sez. 3 - , Sentenza n. 27910 del 27/03/2019 Ud. (dep. 25/06/2019) Rv. 276677 - 02

ATTI PROCESSUALI - IN GENERE | Atti processuali trasmessi ed acquisiti tramite TIAP - Utilizzabilità – Condizioni.
Stato
decisa il 2019-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276677-02

ATTI PROCESSUALI - IN GENERE

Gli atti processuali contenuti nel sistema ministeriale Tiap (Trattamento informatico atti processuali), comunicati ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. e visualizzabili con modalità regolamentate da protocolli d'intesa stipulati tra uffici giudiziari e organismi rappresentativi dell'avvocatura, sono pienamente utilizzabili dal giudice per la decisione, posto che al ricorrere di dette condizioni essi fanno parte del corredo processuale e s'intendono conosciuti dalle parti. (In motivazione, la Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, le copie digitali di atti, rilasciate dai depositari pubblici autorizzati o dai pubblici ufficiali e prodotte mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui sono tratte, tra le quali possono essere ricomprese quelle inserite nel sistema ministeriale indicato, assumono la stessa efficacia dell'atto cartaceo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 64, Legge 07/03/2005 num. 82 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)