Sez. 1, Sentenza n. 3107 del 17/03/2000 (Rv. 534844 - 01)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - IN GENERE | Legge regionale Lazio n. 8 del 1983 - Istituzione del parco naturale dei monti Simbruini - Limitazione di diritti dominicali su beni compresi nel perimetro del parco - Natura espropriativa - Esclusione - Carattere conformativo - Configurabilità - Conseguenze - Mancata previsione di strumenti compensativi - Legittimità - Questione di costituzionalità della norma - Manifesta infondatezza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 8 della legge regionale del Lazio 29 gennaio 1983, n. 8 (istitutiva del parco naturale dei Monti Simbruini) nella parte in cui impone, in via transitoria, una serie di limitazioni ad una categoria generale di beni compresi nel perimetro del parco, rivestendo dette limitazioni carattere non espropriativo, bensì meramente conformativo del diritto dominicale, in quanto i vincoli così imposti, traendo origine dalle caratteristiche dell'area, si sostanziano in limitazioni intrinseche alla facoltà d'uso della stessa (sì che l'intervento del legislatore o dell'amministrazione assume valore meramente ricognitivo e non costitutivo), con la conseguenza che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, è del tutto esclusa la indennizzabilità di tali vincoli, in quanto attinenti a beni che costituiscono "ab origine" categorie di interesse pubblico generale, e perciò soggetti ad un regime cui è estranea la materia dell'espropriazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 42, Legge Reg. Lazio 29/01/1983 num. 8 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)