Sez. L, Ordinanza n. 22624 del 02/07/2026 (Rv. 679584-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratti collettivi - Art. 186 c.c.n.l. 2018 settore Pubblici esercizi, ristorazione Collettiva e commerciale e Turismo - Contributo datoriale al Fondo Est - Dipendenti con contratto a tempo parziale verticale o misto - Limitazione del versamento ai soli mesi lavorati - Esclusione - Ragioni. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'art. 186 del c.c.n.l. settore Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo dell'8 febbraio 2018, nella parte in cui prevede l'obbligo della parte datoriale di versare un contributo mensile di finanziamento al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est) per tutti i dipendenti, anche se assunti a tempo parziale, senza alcuna differenziazione, si interpreta nel senso che il datore sia tenuto al versamento in misura integrale e non già proporzionale ai mesi di lavoro effettivo, anche nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, perché il diritto all'assistenza sanitaria integrativa, che si è inteso realizzare grazie ai versamenti al Fondo, è espressamente qualificato come irrinunciabile ed è obiettivamente infrazionabile rispetto al singolo lavoratore.
Contr. Coll. 08/02/2018 art. 186 com. 12, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)