Sez. L - , Ordinanza n. 18826 del 02/07/2021 (Rv. 661842 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoratori in part-time verticale - Anzianità contributiva - Periodi non lavorati - Rilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, va interpretato - in ossequio al principio di parità di trattamento con i lavoratori a tempo pieno, ricavabile dall'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE (come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010, C-395/08 e C-396/08), e comunque immanente all'ordinamento previdenziale interno - nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 683, Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 81 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)