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Sez. 3, Ordinanza n. 8232 del 02/04/2026 (Rv. 678282-01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Istanza di pagamento stragiudiziale - Impedimento della decadenza ex art. 1957, comma 1, c.c. - Idoneità - Successiva proposizione di domanda giudiziale a distanza di anni - Insufficienza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678282-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di fideiussione, mentre un'istanza di pagamento stragiudiziale, ancorché abbandonata, rappresenta una condotta oggettivamente idonea a evitare la decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., la successiva inerzia del creditore, seguita dalla proposizione di una domanda giudiziale solo a distanza di anni, si pone in contrasto con la ratio della norma, che, richiamando il parametro della diligenza nel coltivare le iniziative volte a far valere il credito, è diretta ad evitare un esercizio abusivo del diritto e un'irragionevole situazione di incertezza per il garante, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza che devono improntare il rapporto obbligatorio anche nell'eventuale fase dell'azione di adempimento.

Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)