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Sez. 3, Sentenza n. 183 del 11/01/1983 (Rv. 425007 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - CONCESSIONE DI PROROGHE AL DEBITORE DA PARTE DEL CREDITORE - LIMITI - SPOSTAMENTO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 1957 COD. CIV. - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425007-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - CONCESSIONE DI PROROGHE AL DEBITORE DA PARTE DEL CREDITORE - LIMITI - SPOSTAMENTO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 1957 COD. CIV. - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nell'ambito del termine dopo la scadenza dell'obbligazione principale entro cui il fidejussore rimane obbligato a norma dello art. 1957 cod. civ. il creditore può consentire al debitore le proroghe che ritiene opportune, ma accorda a suo rischio quelle proroghe che non gli consentono di agire, entro i termini di legge, contro l'obbligato. Egli, quindi, non può pretendere di spostare, a danno del fidejussore la decorrenza del termine suddetto, salvo che a ciò lo stesso fidejussore sia stato consenziente ed essendo, in ogni caso, l'operatività del principio condizionata dal rispetto dei canoni della buona fede da apprezzare considerando il comportamento delle parti alla luce del dovere di collaborazione e reciproca fiducia, come fonte di legittime aspettative, quando lo stesso possa dare un ragionevole affidamento sull'esistenza di una determinata volontà. (V 3315/72, mass n 361137; (V 2461/82, mass n 420317; (V 2034/74, mass n 370313).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)