Sez. 1, Sentenza n. 1921 del 28/05/1973 Ud. (dep. 08/03/1974) Rv. 126372 - 01
ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DIFESA E DIFENSORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO NON VERBALIZZATO E SENZA ASSISTENZA DEL DIFENSORE - NULLITA - CONDIZIONI.*
ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DIFESA E DIFENSORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO NON VERBALIZZATO E SENZA ASSISTENZA DEL DIFENSORE - NULLITA - CONDIZIONI.*
Il legislatore ha inteso garantire l'indiziato di reita durante le indagini di polizia, ma non gia proibire o rendere praticamente impossibile l'attivita investigativa che la polizia giudiziaria ha il dovere istituzionale di svolgere per accertare i reati onde riferirne al pretore o al procuratore della Repubblica. Pertanto, l'eventuale interrogatorio senza assistenza del difensore, che pur non verbalizzato, risulti essere stato effettuato nel corso delle predette indagini, e da ritenersi nullo solo se ed in quanto il giudice lo abbia successivamente utilizzato ai fini probatori.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 224, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)