Sez. 4, Sentenza n. 12871 del 08/05/1980 Ud. (dep. 06/12/1980) Rv. 146967 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMESSO AVVISO AL DIFENSORE - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - LIMITI - INSUFFICIENZA DELL'ATTO SOTTO IL PROFILO PROBATORIO.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMESSO AVVISO AL DIFENSORE - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - LIMITI - INSUFFICIENZA DELL'ATTO SOTTO IL PROFILO PROBATORIO.*
L'interrogatorio reso dall'imputato in Sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria, senza l'intervento del difensore, e inefficace sotto l'aspetto probatorio, con l'unica conseguenza che i risultati di esso non sono utilizzabili ai fini della decisione; per cui, qualora nella fase successiva a quella preliminare detto interrogatorio e seguito da altro, ritualmente reso, non si determina nullita alcuna nel successivo giudizio. Ne l'affermazione, contenuta nell'interrogatorio reso dall'imputato davanti al giudice istruttore, di voler confermare quanto dichiarato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, pure se inefficace sotto il profilo probatorio, puo inficiare di nullita quant'altro dichiarato dall'imputato nell'interrogatorio medesimo. Infatti, le dichiarazioni rese in Sede di sommarie informazioni non costituiscono presupposto necessario dell'interrogatorio dell'imputato, sicche la eventuale inefficacia delle prime non determina invalidita derivata, ma solo la loro inutilizzabilita rispetto all'interrogatorio stesso. (contra, nel senso che si ritiene sussista la nullita assoluta, qualora l'interrogatorio sia avvenuto senza l'adempimento delle formalita previste per il diritto della difesa: mass n 137466 anno 1977, che limita, pero, l'anzidetta sanzione processuale all'atto, quando il giudice non abbia tenuto conto nella decisione, del contenuto dell'atto stesso; V inoltre, mass n 123067 anno 1973; mass nn 121082, 120960 anno 1972, ove si parla di nullita assoluta. Si tratterrebbe di nullita che non si comunica agli Atti di istruzione o del giudizio, compiuti dal giudice in modo autonomo, come se l'atto non fosse stato posto in essere secondo mass n 123333 anno 1973. Si distingue tra dichiarazioni rese spontaneamente dall'indiziato alla polizia giudiziaria e interrogatorio vero e proprio, per cui sussisterebbe una diversita di garanzia processuale ai fini difensivi solo nel secondo in mass nn 132425 anno 1976; 131498 anno 1975; 129669, 129668, 129613 anno 1975; 127354 anno 1974; 141341 anno 1979; 144929, 144615 anno 1980; 137174 anno 1977. Si tratterebbe di atto che richiede l'adempimento delle formalita processuali ai fini della tutela del diritto di difesa secondo mass n 113915 anno 1970, che parla di nullita relativa e sanabile e mass nn 134251, 133621 anno 1976, che insistono sull'Obbligo dell'ufficiale di polizia giudiziaria in tal senso, con conseguente - in caso di inadempimento - nullita dell'atto, che, pero, non potrebbe essere utilizzato dal giudice ai fini probatori ex mass n 126372 anno 1974. Si parla di inefficacia dell'atto, sotto il profilo probatorio e si esclude la nullita del successivo giudizio, quando la decisione del giudice risulti sorretta da altri elementi probatori del tutto autonomi e indipendenti, che da soli valgano a suffragarla ex mass n 137731 anno 1978; mass n 131018 anno 1975; mass n 124203 anno 1973 (quest'ultima in tema di giudizio pretorile).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)