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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9604 del 07/04/2023 (Rv. 667400 - 02)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Vendita di fondo agricolo - Esercizio positivo del riscatto agrario da parte del titolare del diritto di prelazione - Conseguenza - Azione risarcitoria ex art. 1483 c.c. dell'acquirente del fondo nei confronti dell'alienante - Ammissibilità. VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE - In genere.
Stato
decisa il 2023-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667400-02

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

L'acquirente che subisca lo spossessamento del fondo per effetto del vittorioso esercizio del riscatto agrario da parte dell'avente diritto può agire nei confronti dell'alienante per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1483 c.c..

Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1479, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)