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Sez. 3, Sentenza n. 14754 del 26/06/2007 (Rv. 597471 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE | Vendita di fondo agricolo - Esercizio positivo dell'azione di riscatto da parte del conduttore agricolo titolare del diritto di prelazione - Conseguenza - Proposizione dell'azione risarcitoria di cui all'art. 1483 cod. civ. da parte dell'acquirente del fondo nei confronti del proprietario alienante - Ammissibilità - Determinazione dei danni - Criteri - Interesse negativo - Limiti.
Stato
decisa il 2007-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597471-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE

L'acquirente del fondo agrario che subisce il riscatto può agire nei confronti del proprietario alienante per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1483 cod. civ. . In tal caso, il risarcimento è normalmente dovuto, in virtù dell'art. 1479 cod. civ., nei limiti del c.d. interesse negativo, costituito principalmente dalla restituzione del prezzo e dal rimborso delle spese della vendita; solo se ricorra il dolo o la colpa del venditore in riferimento alla particolare causa che ha determinato l'evizione, come nell'ipotesi di violazione della garanzia espressamente prestata circa l'inesistenza di diritti di prelazione spettanti a terzi, il venditore è obbligato al risarcimento totale del danno, comprensivo anche del lucro cessante che può consistere nella differenza tra valore del fondo al momento dell'acquisto ed al momento della sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)