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Sez. 2, Sentenza n. 2097 del 25/07/1962 (Rv. 253248 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE PER DIFETTO DI CONTRADDITTORIO - PRONUNZIA SULLE SPESE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1962-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253248-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE PER DIFETTO DI CONTRADDITTORIO - PRONUNZIA SULLE SPESE - NECESSITA.*

Il giudice d'appello, ove annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio, deve provvedere in ordine alle spese di lite, non potendo rimettere la relativa decisione al giudice di primo grado nuovamente investito della causa in applicazione dell'art 354 cod proc civ. (Conf 1603/61, 1341/61, 2304/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)