Sez. 2, Sentenza n. 2344 del 12/06/1975 (Rv. 376195 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - DECISIONE SULLE SPESE DI APPELLO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - CONDANNA ANCHE PER LE SPESE DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - DECISIONE SULLE SPESE DI APPELLO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - CONDANNA ANCHE PER LE SPESE DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI.*
Il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio, deve provvedere in ordine alle spese del processo d'appello, non potendo rimettere la relativa decisione al giudice di primo grado, nuovamente investito della causa in applicazione dell'art 354 cod proc civ. qualora, inoltre, il giudice di appello, con apprezzamento di fatto incensurabile in Sede di legittimita, ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarita che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, puo provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza bisogno di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa. (V 1091/73, mass n 363562; 758/73, mass n 363001; (V 838/67, mass n 326957; 2097/62, mass n 253248).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)