Sez. U, Ordinanza n. 15641 del 11/12/2001 (Rv. 551040 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Urbanistica ed edilizia - Artt. 34 e 35 D. Lgs. n. 80 del 1998 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, commi primo e secondo, e 35, comma primo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, comma quarto, lett. g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, atteso che il combinato disposto dei citati articoli del D.Lgs. n. 80 del 1998 non si limita, in attuazione della menzionata delega, ad estendere alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, la giurisdizione generale di legittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica, ma istituisce una nuova figura di giurisdizione, esclusiva e piena, che abbraccia l'intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia (cfr. Corte cost. n. 292 del 2000 quanto alla dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 in relazione alla materia dei pubblici servizi).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Costituzione art. 77 com. 1, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 15/03/1997 num. 59 art. 11 com. 4 lett. G CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)