Sez. 2, Sentenza n. 1297 del 05/02/2000 (Rv. 533514 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sussistenza di rapporto di pregiudizialità tra procedimenti - Necessità - Procedimento promosso da Istituto per l'Edilizia Popolare per il pagamento di spese relative alla gestione patrimoniale del complesso immobiliare amministrato dall'Istituto stesso - Pregiudizialità, rispetto ad esso, del giudizio promosso dai proprietari di alloggio facente parte del complesso, avente ad oggetto l'invalidità delle clausole, contenute nei contratti dagli stessi stipulati, relative alla spettanza della gestione degli immobili in questione all'Istituto - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Posto che le richieste dell'Istituto per l'Edilizia Economica e Popolare, che abbia la gestione patrimoniale del complesso immobiliare costituito dagli alloggi assegnati, intese ad ottenere il pagamento delle spese relative a detta gestione, trovano fondamento nella legislazione pubblicistica in materia, il giudizio promosso dai proprietari degli immobili al fine di far dichiarare la inefficacia delle clausole contrattuali concernenti la spettanza a detto Istituto della relativa amministrazione, con conseguente riconoscimento del proprio diritto alla costituzione di condomini di gestione, non ha carattere pregiudiziale rispetto al procedimento avente ad oggetto la richiesta di corresponsione degli oneri condominiali maturati, in quanto la eventuale dichiarazione di inefficacia delle clausole impugnate non potrebbe avere efficacia "ex tunc" , ma solo "ex nunc". Ne consegue la illegittimità del provvedimento di sospensione di detto procedimento, adottato ex art. 295 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/07/1949 num. 400, Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)