diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9644 del 27/04/2006 (Rv. 589321 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Assegnatari non proprietari - Costituzione di un "condominio di gestione" - Equiparazione al condominio negli edifici - "Legitimatio ad causam" - Attribuzione - Al condominio di gestione ed al suo amministratore - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589321-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

In tema di amministrazione e rappresentanza in giudizio degli stabili di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.), il cosiddetto condominio di gestione, costituito tra gli assegnatari di alloggi popolari prima dell'effettivo trasferimento in proprietà degli alloggi stessi, tende a realizzare finalità di gestione diretta da parte degli interessati secondo schemi formalmente omogenei a quelli del condominio in senso tecnico, con la conseguenza che ad esso (ed al suo amministratore) spetta la "legitimatio ad causam" per tutte le vicende processuali relative alla regolamentazione della gestione delle cose comuni ed al recupero delle quote di spesa dovute dai singoli assegnatari per la partecipazione al godimento dei servizi di comune utilità. (Nel caso di specie si era costituito, su sollecitazione dello I.A.C.P., un condominio provvisorio; la S.C., anche sulla base del citato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato l'occupante custode di un'unità immobiliare di proprietà dello I.A.C.P. al pagamento dei contributi condominiali, respingendo le doglianze di quello in ordine all'inesistenza del condominio, con conseguente difetto della legittimazione ad agire nei suoi confronti, alla nullità del relativo regolamento, delle delibere assembleari e delle tabelle millesimali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)