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Sez. 2, Sentenza n. 5848 del 16/03/2006 (Rv. 587181 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Cortile comune - Facoltà esercitabili relative al suo uso - Possibilità di accesso dei condomini ai rispettivi immobili di proprietà esclusiva anche con mezzi meccanici - Legittimità - Attività ulteriori e diverse rispetto a quelle esercitate in passato - Legittimità - Condizioni - Osservanza del regolamento condominiale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587181-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI

Tra gli usi propri cui è destinato un cortile comune si deve annoverare la possibilità, per i partecipanti alla comunione, di accedere ai rispettivi immobili anche con mezzi meccanici al fine di esercitarvi le attività - anche diverse rispetto a quelle compiute in passato - che non siano vietate dal regolamento condominiale, poiché tale uso non può ritenersi condizionato né dalla natura dell'attività legittimamente svolta né dall'eventuale, più limitata forma di godimento del cortile comune praticata nel passato. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata esclusa sia l'improprietà del nuovo, più intenso uso del cortile comune fatto, anche mediante il transito di autoveicoli, dal condomino convenuto rispetto al passato, sia la qualificabilità di tale più recente uso come nuova servitù imposta sul cortile comune a vantaggio dell'immobile di proprietà esclusiva del medesimo condomino).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)