Sez. 2, Sentenza n. 5949 del 11/10/1986 (Rv. 448317 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - SCOLO NATURALE IN CORTILE CONDOMINIALE DI ACQUE GRONDANTI DA CORNICIONI O TERRAZZE DELLE ABITAZIONI CHE VI SI AFFACCIANO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - SCOLO NATURALE IN CORTILE CONDOMINIALE DI ACQUE GRONDANTI DA CORNICIONI O TERRAZZE DELLE ABITAZIONI CHE VI SI AFFACCIANO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Il naturale scolo, in un cortile condominiale, delle acque grondanti da cornicioni, balconi o terrazze delle abitazioni che vi si affacciano, il quale non si ricollega ad un diritto di servitù, ma configura Esercizio del diritto di comproprietà, resta soggetto ai limiti fissati dall'art. 1102 cod. civ., e non può quindi implicare un'alterazione della destinazione della cosa comune, od un impedimento del pari uso degli altri partecipanti, né un danneggiamento della cosa medesima o delle proprietà esclusive dei singoli condomini. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito, che avevano dichiarato illegittima l'apertura di un foro, alla base di un parapetto, convogliante l'acqua piovana nel cortile con violenta caduta e danneggiamento di porzioni condominiali).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)