Sez. 5, Sentenza n. 7645 del 31/03/2006 (Rv. 588569 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE | Disciplina ex art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Portata - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE
In tema di notificazione di atti tributari, l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede come unico limite alla notifica collettiva e impersonale agli eredi del contribuente nell'ultimo domicilio dello stesso il fatto che questi abbiano, almeno trenta giorni prima, comunicato le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, senza alcun cenno al diverso limite temporale di un anno dall'apertura della successione, previsto dalla disciplina processualcivilistica per la validità della notificazione collettiva e impersonale, dovendosi perciò ritenere che il legislatore tributario, posto a carico degli eredi un onere di informazione, faccia poi ricadere sui medesimi le conseguenze del mancato assolvimento di tale onere, dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall'apertura della successione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)