Sez. 5, Sentenza n. 26124 del 13/12/2007 (Rv. 601271 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE | Avviso di accertamento o di riscossione - Notifica - Agli eredi nel loro domicilio fiscale - Presupposti - Conoscenza da parte dell'Amministrazione delle necessarie informazioni relative agli eredi - Conseguenza - Comunicazione ex art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE
In tema di notifiche degli atti di accertamento e di riscossione delle imposte sui redditi, in caso di decesso del contribuente, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 65, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non sussiste qualora l'Ufficio sia già in possesso delle necessarie informazioni per procedere alle notifiche presso il domicilio dei singoli eredi, posto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), l'Amministrazione è tenuta ad utilizzare le informazioni comunque pervenute in suo possesso per far giungere i propri atti a conoscenza dei destinatari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto valida la notifica delle cartelle esattoriali eseguite collettivamente ed impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio del contribuente defunto, benché l'avviso di accertamento fosse stato notificato personalmente a ciascun erede).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)