Sez. 6, Sentenza n. 22456 del 03/03/2008 Ud. (dep. 05/06/2008) Rv. 240364 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO | Richiesta di applicazione - Diniego - Motivazione implicita - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO
In tema di concorso di persone nel reato, allorchè l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione a tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento. (Nel caso di specie, relativo al concorso in furto aggravato di un'autovettura, è stata ritenuta corretta la motivazione con cui la Corte d'appello, anche attraverso il diniego delle attenuanti generiche, ha implicitamente negato la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)