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Sez. 3 - , Sentenza n. 364 del 17/09/2019 Ud. (dep. 09/01/2020) Rv. 278392 - 07

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO | Circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. - Richiesta di applicazione - Diniego - Motivazione esplicita – Necessità – Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278392-07

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO

In tema di concorso di persone nel reato, allorquando l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice, in accoglimento dell'appello incidentale del pubblico ministero, abbia aggravato la pena per il fatto per il quale viene reclamata l'applicazione dell'attenuante, non distinguendo tra il grado di efficienza causale delle condotte di tutti gli imputati e così implicitamente escludendo la marginalità del contributo concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)