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Sez. 6, Sentenza n. 489 del 14/12/1971 Ud. (dep. 29/01/1972) Rv. 119947 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - OBBLIGATORIA - COSE NON INTRINSECAMENTE CRIMINOSE - PROSCIOGLIMENTO PER ESTINZIONE DEL REATO - ILLEGITTIMITA DELLA CONFISCA.*
Stato
decisa il 1971-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119947-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - OBBLIGATORIA - COSE NON INTRINSECAMENTE CRIMINOSE - PROSCIOGLIMENTO PER ESTINZIONE DEL REATO - ILLEGITTIMITA DELLA CONFISCA.*

La confisca obbligatoria, nel caso di proscioglimento per Estinzione del reato, e consentita esclusivamente per le cose intrinsecamente criminose, delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione costituiscano di per se reato, senza che occorra una qualsiasi modalita che caratterizzi l'illecito: occorre cioe che la cosa, obiettivamente criminosa, possa costituire un sostanziale od almeno un potenziale pericolo sociale. E esclusa la legittimita della confisca, in materia di approvvigionamenti e consumi, quando i prodotti sequestrati, non regolamentari per impurita o per altra qualsivoglia ragione, possono essere regolarizzati oppure impiegati per altro lecito uso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)