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Sez. 6, Ordinanza n. 731 del 01/04/1974 Cc. (dep. 22/07/1974) Rv. 127656 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - CONFISCA OBBLIGATORIA - PROSCIOGLIMENTO PER ESTINZIONE DI REATO - CASI IN CUI E CONSENTITA LA CONFISCA - COSE INTRINSECAMENTE CRIMINOSE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127656-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - CONFISCA OBBLIGATORIA - PROSCIOGLIMENTO PER ESTINZIONE DI REATO - CASI IN CUI E CONSENTITA LA CONFISCA - COSE INTRINSECAMENTE CRIMINOSE - NOZIONE.*

La confisca obbligatoria, nel caso di proscioglimento per Estinzione di reato, e consentita esclusivamente per le cose intrinsecamente criminose, delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione costituiscano di per se reato, senza che sia necessaria una qualsiasi modalita che caratterizzi l'illecito; occorre cioe che le cose, obiettivamente criminose, possano costituire un sostanziale od almeno potenziale pericolo sociale, e non possano essere impiegate per altro lecito uso. (Conf 119947, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)