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Sez. U, Sentenza n. 8297 del 29/07/1995 (Rv. 493472 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Revoca dell'assegnazione per sopravvenuto venir meno del requisito (ex art. 2 lett.c) d.P.R. n.1035 del 1972 - Opposizione dell'assegnatario - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493472-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Nel caso di revoca dell'assegnazione di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, disposta in relazione al sopravvenuto venir meno del requisito di cui all'art. 2 lett. c) del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (mancanza della proprietà di altro alloggio), l'opposizione dell'assegnatario è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, considerato che quell'atto non è inerente al rapporto pubblicistico di assegnazione, ma è rivolto a far valere fatti caducativi del rapporto privatistico di locazione, di modo che la suddetta domanda si collega alle posizioni di diritto soggettivo discendenti da tale secondo rapporto.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 2, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)