Sez. U, Sentenza n. 159 del 10/01/1991 (Rv. 470425 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca | Revoca - Per proprietà di altro alloggio - Opposizione dello assegnatario - Giurisdizione del giudice ordinario.
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca
Nel caso di revoca dell'assegnazione di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, disposta in relazione al sopravvenuto venir meno del requisito di cui all'art. 2 lett. c del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (difetto della proprietà di altro alloggio), l'opposizione dell'assegnatario è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, considerato che quell'atto non è inerente al rapporto pubblicistico di assegnazione, ma è rivolto a far valere fatti caducativi del rapporto privatistico di locazione, di modo che la suddetta domanda si collega alle posizioni di diritto soggettivo discendenti da tale secondo rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 2, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)