Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 975 del 17/01/2020 (Rv. 657245 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per la irragionevole durata del processo - Cassazione con rinvio - Termine di proponibilità della domanda - Decorrenza - Decisione definitiva - Nozione - Sentenze di merito e di natura processuale - Differenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In materia di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, la sentenza di cassazione con rinvio, sia restitutorio che prosecutorio, non può considerarsi una "decisione definitiva" agli effetti dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, prima che sia trascorso il termine per la riassunzione della causa di cui all'art. 392 c.p.c. (nella sua formulazione anteriore alla l. n. 69 del 2009), tanto è vero che del protrarsi della causa in sede di rinvio deve tenersi conto nel calcolo unitario della durata del processo, al fine del riconoscimento del diritto all'equa riparazione; l'espressione "decisione definitiva" di cui all'art. 4 della legge citata è rivolta, infatti, a comprendere indistintamente tutte le tipologie di processo, sicché deve intendersi riferita a qualsiasi provvedimento in conseguenza del quale il processo (o quella specifica fase di esso) debba ritenersi concluso e non più pendente; ove, dunque, si tratti di una sentenza di merito, la definitività si identifica con il suo passaggio in giudicato, mentre, con riferimento alle sentenze meramente processuali ed in genere ai provvedimenti giurisdizionali idonei a porre formalmente termine al processo, si correla allo spirare del termine per la proposizione degli appositi rimedi onde rimuoverne gli effetti, quale che ne sia la denominazione e la conseguente peculiare disciplina.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 35, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)