Sez. L - , Sentenza n. 30426 del 19/12/2017 (Rv. 646549 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione - Astensione obbligatoria per maternità - Inizio dell'astensione in corso di rapporto - Computabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Ai fini del raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione necessario per conseguire l’indennità ordinaria di disoccupazione, non sono computabili i periodi di astensione obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, in virtù del principio di tassatività della contribuzione figurativa e restando irrilevante che l’inizio dell’astensione si sia verificato in corso di rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 12 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 19, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)