Sez. L, Sentenza n. 17757 del 29/08/2011 (Rv. 618830 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione - Periodi di astensione obbligatoria per maternità fuori dal rapporto di lavoro - Neutralizzazione - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
La disciplina dell'esclusione (c.d. neutralizzazione) di alcuni periodi dal tempo contributivo necessario all'acquisizione del diritto all'indennità di disoccupazione, è speciale in quanto espressione della partecipazione finanziaria dello Stato al sistema di sicurezza sociale. Ne consegue che i periodi di astensione obbligatoria per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro, seppure riconosciuti ad altri fini come periodi contributivi (c.d. contribuzione figurativa), non sono utili ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione e neppure possono essere esclusi dal computo del biennio previsto per l'accertamento del requisito contributivo necessario per il diritto in questione, poiché non rientrano tra quelli, a tal fine rilevanti, specificatamente indicati nell'articolo 37, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/05/1996 num. 564 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)