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Sez. L, Sentenza n. 891 del 29/03/1974 (Rv. 368798 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA EX ART 9 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA DELLA NORMA D'UFFICIO AI PROCEDIMENTI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1974-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368798-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA EX ART 9 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA DELLA NORMA D'UFFICIO AI PROCEDIMENTI IN CORSO.*

A norma dell'art 149 disp att cod proc civ, nel testo sostituito dall'art 9 della legge 11 agosto 1973, n 533, nelle controversie in materia di invalidita pensionabile il giudice deve valutare anche lo aggravamento della malattia, nonche tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante, che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. La nuova norma, quale jus superveniens, deve essere applicata d'ufficio nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. (V 3184'73, mass n 367001).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)