Sez. 2, Sentenza n. 3184 del 24/11/1973 (Rv. 367001 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Ove si sia verificato un aggravamento delle infermita che solo nella fase giudiziale portino ad un grado di invalidita pensionabile, il giudice, in base alla regola per cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione, ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della effettiva incidenza invalidante che le suddette infermita hanno sulla capacita di guadagno, coi limiti di decorrenza del diritto alla pensione, in tal caso, dal primo giorno del mese successivo alla effettiva insorgenza della situazione d'invalidita. (V 549/73, mass n 362585).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)