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Sez. L, Sentenza n. 7859 del 22/12/1986 (Rv. 449802 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IN GENERE - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - COLLOCAZIONE A ZERO ORE - EFFETTI - DIRITTO DI RIUNIONE NELLA UNITÀ PRODUTTIVA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449802-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IN GENERE - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - COLLOCAZIONE A ZERO ORE - EFFETTI - DIRITTO DI RIUNIONE NELLA UNITÀ PRODUTTIVA - PERSISTENZA.*

La collocazione in cassa integrazione guadagni a zero ore dei lavoratori di un'impresa sospende soltanto le obbligazioni corrispettive della prestazione dell'attività da parte dei lavoratori stessi e della corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro, lasciando inalterata la posizione dei lavoratori nell'impresa, fonte di ulteriori diritti e doveri nei confronti dell'imprenditore. Pertanto i lavoratori sospesi non perdono i loro diritti sindacali ed in particolare quello previsto dall'art. 20 dello statuto dei lavoratori, ossia il diritto di riunirsi nell'unità produttiva in cui prestavano la loro opera (salva la facoltà del datore di lavoro di porre a disposizione altro locale idoneo). (V 947/85, mass n 439107).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)