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Sez. L, Sentenza n. 952 del 07/02/1985 (Rv. 439107 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - ESIGENZA DEL RIDIMENSIONAMENTO DELL'AZIENDA E SOPPRESSIONE DI POSTI DI LAVORO - COMUNICAZIONE AI SINGOLI LAVORATORI - OBBLIGATORIETÀ - RAGIONI DEL RIDIMENSIONAMENTO E CRITERI RELATIVI DI ATTUAZIONE - SINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439107-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - ESIGENZA DEL RIDIMENSIONAMENTO DELL'AZIENDA E SOPPRESSIONE DI POSTI DI LAVORO - COMUNICAZIONE AI SINGOLI LAVORATORI - OBBLIGATORIETÀ - RAGIONI DEL RIDIMENSIONAMENTO E CRITERI RELATIVI DI ATTUAZIONE - SINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*

L'esigenza del ridimensionamento dell'azienda e la conseguente soppressione del posto occupato dai singoli lavoratori, rappresentando elementi costitutivi del licenziamento collettivo, debbono essere comunicati ai lavoratori dal datore di lavoro con l'atto di licenziamento, che ha natura ricettizia, nonché da lui provati in caso di contestazione, ferma peraltro l'insindacabilità, da parte del giudice, delle ragioni del ridimensionamento e dei criteri di attuazione del medesimo. (V 922/82, mass n 418783).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 20/12/1950 num. 4, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)