Sez. 2, Sentenza n. 6886 del 22/11/1986 (Rv. 448988 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - UFFICIO DEL DESTINATARIO - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - UFFICIO DEL DESTINATARIO - NOZIONE.*
Ai fini della notificazione ex art. 139, primo comma, cod. proc. civ., per "ufficio" del destinatario deve intendersi non già un qualsiasi luogo in cui il notificando possa essere reperito, bensì quello dove egli svolge continuativamente la sua attività abituale, con esclusione, quindi, dei locali di spettanza di terzi nei quali il soggetto si reca, ancorché con una certa frequenza, per le esigenze della sua attività professionale. (nella specie, i giudici di merito avevano ritenuta valida la notificazione eseguita presso la Sede di talune società a favore delle quali il destinatario dell'atto prestava saltuariamente la sua attività di ingegnere, rilevando che ivi egli era "talvolta reperibile". La Corte di Cassazione in base all'enunciato principio ha annullato la decisione). (V sent 6278/80, mass n 410020; (V sent 543/76, mass n 379203).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)