Sez. 1, Sentenza n. 6487 del 08/06/1995 (Rv. 492752 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Notificazione - Effettuazione presso l'ufficio o il luogo di esercizio dell'industria o il commercio - Relazione di fatto del destinatario con il luogo di lavoro - Carattere - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
La notificazione effettuata, ex art. 139 cod. proc. civ., nel luogo in cui il destinatario ha l'ufficio o dove esercita l'industria o il commercio non postula una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato a un suo familiare ovvero a persona estranea addetta all'ufficio o all'azienda. (Nella specie, è stata ritenuta regolare la notifica di un atto di precetto relativo ad un debito personale eseguita presso la sede di una società a responsabilità limitata della quale il debitore era amministratore unico, mediante consegna di copia dell'atto al fratello del destinatario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)