Sez. 1, Sentenza n. 4402 del 02/07/1988 (Rv. 459384 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI - DELIBERA DEGLI AMMINISTRATORI - NECESSITÀ - COMPORTAMENTI CONCLUDENTI - INSUFFICIENZA.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI - DELIBERA DEGLI AMMINISTRATORI - NECESSITÀ - COMPORTAMENTI CONCLUDENTI - INSUFFICIENZA.*
Nelle società cooperative, l'ammissione di un nuovo socio richiede, ai sensi dell'art. 2525 cod. civ., una delibera degli amministratori, e, pertanto, in Mancanza di verbalizzazione di tale delibera (avente funzione solo certificativa e non costituente requisito di validità dell'atto), esige la prova di una votazione di detti amministratori favorevole alla domanda dell'interessato, mentre non bastano meri comportamenti concludenti, non essendo configurabile una manifestazione tacita della volontà di organo collegiale. (V 2397/87, mass n 451577).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2525
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)