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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9985 del 10/04/2019 (Rv. 653576 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | - Accertamento del nesso di causalità tra illecito ed evento - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653576-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)