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Sez. 3, Ordinanza n. 20944 del 20/06/2026 (Rv. 678574-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) | Accertamento del nesso di causalità tra illecito ed evento - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678574-01

RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI)

L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso il nesso causale tra l'inadempimento di un geometra - consistito nel non aver informato il cliente dell'esistenza di vincoli di P.R.G. che gli era stato chiesto di verificare - e l'acquisto dell'immobile ad un prezzo di quasi tre volte superiore a quello di mercato, limitandosi ad affermare che trattavasi di "valutazione di convenienza dell'affare", senza valutare, in virtù del criterio del "più probabile che non", se il cliente, pur conoscendo i suddetti vincoli, avrebbe acquistato ugualmente l'immobile a quel prezzo).

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)